La vicenda

Stiamo parlando di situazioni dove l’intervento chirurgico consigliato dal curante viene comunque eseguito bene.
In altri termini: non si tratta della circostanza nella quale l’errore sanitario si manifesta nell’esecuzione sbagliata dell’operazione, ma del diverso caso in cui tale intervento non doveva proprio essere eseguito in quel modo (per esempio: a causa di omissioni mediche o trattamenti nelle fasi preparatorie e successive all’operazione).

L’inesatto adempimento dell’obbligazione del sanitario

Con questo tema, entriamo nella sfera giuridica dell’inesatto adempimento dell’obbligazione del sanitario.
In buona sostanza: il solo fatto che l’intervento chirurgico si concretizza con una ingerenza inutile nella sfera psico fisica del paziente, ciò determina una lesione del diritto alla salute della persona, traducibile in una compressione ingiustificata di quella sfera.
Nel momento in cui, nel corso del giudizio risarcitorio, si accerta che vi è effettivamente stata una lesione del tipo descritto, ne consegue il diritto al risarcimento del danno di natura non patrimoniale.
Si tratta di danno – conseguenza, che la Corte mette in risalto distinguendone la manifestazione in distinti momenti:
1) sofferenza per i momenti di preparazione dell’intervento chirurgico,
2) sofferenza per l’esecuzione dell’operazione,
 
3) sofferenza per la fase post – operatoria,
4) sofferenza legata alla successiva percezione dell’inutilità dell’intervento chirurgico.

In pratica

La Corte ha precisato che la responsabilità medica può annidarsi anche in situazioni dove l’intervento, comunque eseguito in modo conforme alla lex artis, poteva essere evitato.
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